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1 marzo 2023 - "Vinta la causa e scritta una pagina storica a difesa dello sciopero" Ad affermarlo congiutamente Cgil e Filt in merito al ricorso contro la  Commissione di Garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sottolineando che "la sentenza del Consiglio di Stato detta precisi limiti alla discrezionalità dell'Autorità di garanzia nella compressione dell’esercizio del diritto di sciopero".  Testo della sentenza del Consiglio di Stato

Legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Testo coordinato leggi 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83
Statuto dei Lavoratori - Legge 300/70 artt. 15, 16, 28
Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. [6]
[6] (Nota all'art. 40). V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).


16 giugno 2016
DPR dell'1 giugno 2016, pubblicato in GU il 9 giugno 2016 contenente l'elenco dei nuovi consiglieri componenti la commissione di garanzia, il cui numero è ridotto a cinque ai sensi del comma 1 lettera i), e comma 2, dell'articolo 23 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.
I consiglieri resteranno in carica 6 anni ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 146/90, così come modificato dall'art.1, comma 23-duodecies e terdecies D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Coomunicato della Commissione, dove si conferma in queste ore l'insediamento e la nomina del nuovo Presidente:

"SCIOPERI: GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI NUOVO GARANTE, INSEDIATA OGGI LA NUOVA AUTORITA' DI GARANZIA
Si sono insediati oggi i nuovi cinque componenti dell' Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati. I nuovi componenti sono la professoressa Lauralba Bellardi, ordinaria di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bari, il professor Alessandro Bellavista, ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università di Palermo, il professor Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica presso l'Università "La Sapienza" di Roma, la professoressa Orsola Razzolini, associata di Diritto del lavoro presso l'Università di Genova, il professor Giuseppe Santoro Passarelli, ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università "La Sapienza" di Roma. I componenti hanno eletto, all' unanimità, il Professor Giuseppe Santoro Passarelli nuovo Presidente dell'Autorità di garanzia."

 

SCIOPERI E LEGGE