Premesse
La proposta di revisione adottata dalla Commissione introduce nuovi limiti al diritto di sciopero sostituendo 2 clausole (4.2.1 e 4.2.2 primo capoverso) dell’accordo del 1999.
In buona sostanza le modifiche mirano a :
introdurre fasce orarie di garanzia del servizio in caso di scioperi nelle giornate festive (clausola 4.2.1)
nei giorni festivi e feriali assicurare la circolazione dei treni a medio lunga percorrenza (IC e AV) nella misura minima di un numero di coppie di treni al giorno sulle principali direttrici, in misura percentuale corrispondente al livello di prestazioni indispensabili da assicurare durante lo sciopero nel trasporto ferroviario regionale. (clausola 4.2.2)
La Commissione si pone l’obiettivo nel primo caso di estendere anche nei giorni festivi le fasce orarie di servizio garantito e nel secondo di aumentare i volumi dei servizi garantiti durante lo sciopero.
La documentazione a cui le organizzazioni Sindacali hanno avuto accesso è assolutamente insufficiente a giustificare le modifiche proposte dall’autorità Garante.
L’indeterminatezza dei parametri della proposta, in assenza di motivazioni basate su un corredo istruttorio adeguato condiviso e accurato, carente di un’analisi basata sul contemperamento dei diritti costituzionali, altera l’equilibrio negoziale che era stato raggiunto con l’accordo del 23 novembre 1999 la cui ratio è garantire una tutela universale del diritto alla mobilità.
Gli accordi sindacali definiti fino a Giugno 2024 infatti, hanno assicurato a Trenitalia il 33% dei treni IC (che hanno una valenza di carattere sociale, di servizio pubblico in aree a scarsa domanda di mobilità) e il 20% AV.
L’intervento del Commissario delegato di settore
Il 20 gennaio il Commissario delegato per il settore ha inviato al Gruppo FSI e alle Organizzazioni Sindacali un intervento il cui contenuto costituisce un’attuazione anticipata della provvisoria regolamentazione.
L’intervento rende infatti definitive, in parte, le modifiche fin qua enunciate. L’accordo del 1999 prevede che le prestazioni indispensabili siano oggetto di verifica ad ogni cambio orario e solo in caso di esito negativo del confronto tra le parti il dissenso verrà sottoposto alla Commissione di Garanzia.
Secondo Filt, Fit e Uilt,tale intervento presenta quindi 3 vizi:
la mancanza di riscontro circa l’esito negativo del confronto, la violazione dei volumi di offerta, che, in assenza di una nuova regolamentazione, devono riferirsi a quelli previsti dall’accordo del 1999, l’intervento risulta viziato da incompetenza in quanto il Commissario Delegato ha compiti ristretti all’attività istruttoria e di proposta, ma non ha poteri deliberativi con efficacia esterna.
Segnaliamo che il provvedimento viziato è stato causa di disorientamento e condotte datoriali lesive del diritto di sciopero, Trenitalia infatti ha aumentato il numero dei treni da garantire in occasione dello sciopero del 12 gennaio nella regione Toscana (in tale circostanza sarebbero stati garantiti 12 treni a fronte dei 3 che venivano garantiti precedentemente all’adozione della proposta).
Profilo tecnico gestionale del servizio ferroviario
Nei fatti l’incremento unilaterale dei volumi dei servizi garantiti durante lo sciopero, avvenuto in assenza di contraddittorio, ha dato origine ad un ulteriore restrizione al diritto di sciopero, in quanto ha generato un aumento dei soli treni a mercato (AV) peraltro sulle tratte commercialmente più redditizie (Milano Napoli).
L’aumento dei volumi della tabella A, effettuato unilateralmente da Trenitalia nel mese di dicembre, è palesemente in contrasto con l’impalcato normativo dettato dalla legge146/90. Non avendo accesso ai dati aziendali, sulla base di un lavoro tecnico sviluppato sui turni dei treni, che interessano la tabella A, si evince che Trenitalia utilizza più di un terzo del personale per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero.
Richieste
Quello che chiediamo come organizzazioni sindacali è di promuovere un adeguato tavolo di mediazione con tutte le aziende del Trasporto Ferroviario, al fine di dettare una disciplina uniforme di attuazione della l.146/90.
Nel 1999 FS era l’unica società erogatrice del servizio di trasporto ferroviario, oggi invece il servizio è offerto da diverse società e limitarsi ad aggiungere ulteriori limiti all’esercizio di sciopero in una regolamentazione ristretta ad FS non è coerente con il fine di tutela degli utenti.
L’istanza ex art. 18bis legge 146/1990
Per i motivi suesposti, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza Costituzionalmente imposti e al fine di impedire che le aziende possano incorrere nei rigori dell’Art 28 Statuto dei lavoratori, è nata l’istanza di revoca dell’atto del Commissario adottato in violazione della l.146/1990.
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