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L’Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa, attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo (art. 1, comma 166, legge 190/2014 s.m.i.). Lo stesso sostegno è garantito anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le tipologie di interventi previsti dalla normativa vigente sono così:

  • interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro: interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro con un massimale complessivo di spesa da parte Inail di € 135.000 (rimborsabili al 100%)
  • interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro e attrezzature di lavoro. interventi di adeguamento di postazione di lavoro intesa come arredi, macchine, ecc., gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro
  • interventi di formazione, addestramento e/o riqualificazione professionale fino a un massimo di 15.000 € (rimborsabili fino al 60%).

Possono accedere i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, tutelati dall’Inail, anche già disabili da lavoro:

  • indipendentemente dal grado di inabilità (anche a seguito di aggravamento, anche solo funzionale, correlato a precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno da parte di Inail)
  • senza distinzioni sulla natura del rapporto di lavoro né sulla tipologia di contratto (subordinato, parasubordinato, autonomo; nel caso di nuova occupazione, devono essere assunti con contratti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato o flessibili.
  • previo giudizio formulato dal Medico Competente, ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o dal Servizio di prevenzione dell’ASL, ex art. 5, co. 2, L. n. 300/70 da cui risulti, in relazione alla mansione specifica, l’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.

Il Progetto prevede la valutazione, a cura dell’équipe multidisciplinare INAIL, del profilo psicofisico, funzionale e lavorativo della persona e può essere sviluppato con Inail o anche unilateralmente dal datore di lavoro con il lavoratore e presentato, purché siano indicati:

  • gli obiettivi da realizzare ovvero le fasi di lavoro da ausiliare (analisi puntuale), le modifiche da attuare, le barriere architettoniche da abbattere, la formazione necessaria, ecc.;
    caratteristiche e specificità di quanto va attuato, necessari al datore di lavoro per la predisposizione del Piano esecutivo (preventivi, ecc.);
  • tempi massimi di realizzazione per garantire il più tempestivo reinserimento lavorativo dell’assicurato Si può chiedere, inoltre, un anticipo fino al 75% dell’ammontare.

Inoltre, è previsto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento lavorativo mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa tornare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto.